Sicurezza

AI Act: cosa devono fare le imprese dal 2 agosto 2026

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AI Act: cosa devono fare le imprese dal 2 agosto 2026

L’AI Act è il regolamento UE sull’intelligenza artificiale (Regolamento 2024/1689). Dal 2 agosto 2026 è operativo su trasparenza, vigilanza e sanzioni. Per una PMI che usa ChatGPT, Copilot o un chatbot di terzi il ruolo è quasi sempre deployer (utilizzatore), non fornitore: non scattano marcatura CE né valutazione di conformità da “prodotto AI”. Scattano inventario, riconoscibilità delle interazioni con le persone, alfabetizzazione del personale (già dal 2025) e regole sui dati.

L’alto rischio dell’Allegato III è stato spostato al 2 dicembre 2027 (sistemi indipendenti) e al 2 agosto 2028 (sistemi in prodotti armonizzati), secondo il pacchetto di semplificazione descritto dalla Commissione. Agosto 2026 non è “tutto subito”; è il momento in cui si può essere controllati su ciò che è già in vigore.

Questa è informazione generale, non consulenza legale. Date e obblighi vanno verificati sul caso concreto con un professionista abilitato.

Cos’è l’AI Act, in una frase utile

L’AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689: regole armonizzate sull’intelligenza artificiale nell’Unione Europea. Classifica gli usi per livello di rischio e collega obblighi a quel rischio.

La Commissione Europea lo riassume così: approccio basato sul rischio, con divieti per pratiche inaccettabili, obblighi più stretti per i sistemi ad alto rischio, obblighi di trasparenza per certi usi (es. chatbot e contenuti sintetici) e poche regole aggiuntive per il rischio minimo. Il quadro ufficiale è sulla pagina Regulatory framework for AI.

Quali scadenze contano adesso (agosto 2026)

Le scadenze non sono tutte uguali. Secondo la Commissione:

  • dal 2 febbraio 2025 si applicano i divieti sulle pratiche vietate e gli obblighi di AI literacy (art. 4);
  • dal 2 agosto 2025 si applicano regole di governance e obblighi sui modelli GPAI (general-purpose AI);
  • dal 2 agosto 2026 partono l’enforcement e gli obblighi di trasparenza rilevanti per chatbots e contenuti generati o alterati da AI (comunicato Commissione, 31 luglio 2026);
  • gli obblighi sui sistemi ad alto rischio dell’Allegato III sono stati spostati al 2 dicembre 2027, e quelli sui sistemi integrati in prodotti regolamentati (Allegato I) al 2 agosto 2028, a seguito del pacchetto di semplificazione (“AI Omnibus”) descritto dalla stessa Commissione.
DataCosa è in vigore
2 febbraio 2025Pratiche vietate e AI literacy (art. 4)
2 agosto 2025Governance e obblighi sui modelli GPAI (fornitori di modelli)
2 agosto 2026Art. 50 (trasparenza), market surveillance, regime sanzionatorio
2 dicembre 2027Sistemi ad alto rischio Allegato III (dopo Omnibus)
2 agosto 2028Sistemi ad alto rischio in prodotti armonizzati (Allegato I)

Cosa fare concretamente (ordine operativo)

Lista da lavoro, non certificazione. Dettaglio normativo: articolo 50 e checklist deployer vs fornitore.

  1. Inventario AI (1–2 giorni). Foglio con: sistema, fornitore, chi lo usa, per cosa, dati trattati, vostro ruolo, rischio grezzo. Includete l’AI nascosta in gestionale, CRM e tool di marketing.
  2. Chatbot sul sito → disclosure visibile. Chi fornisce un sistema che dialoga con persone deve renderlo riconoscibile, salvo che sia già manifesto. L’obbligo di progettazione è del fornitore; se lo avete brandizzato o personalizzato in modo sostanziale, il confine si sposta. Mettete comunque una riga all’apertura: «Stai parlando con un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale».
  3. ChatGPT / Copilot per email interne → di solito nessuna etichetta AI Act. Restano fuori gli usi assistivi che non alterano in modo rilevante un contenuto pubblicato. Se usate immagini generate, video, voci clonate o testi pubblici di interesse generale: lì la disclosure c’è. Il rischio più concreto sull’account consumer è spesso il GDPR (dati di clienti senza DPA): passate a un piano business con contratto di trattamento.
  4. Formazione (art. 4), già dovuta. Traccia documentale: sessioni corte sull’uso reale, presenze, materiale conservato. Vedi formazione obbligatoria AI Act.
  5. Policy interna breve. Cosa non caricare (dati personali, CAD, listini, capitolati), revisione umana, chi autorizza nuovi tool.
  6. Informativa ai dipendenti se l’IA entra nella gestione del personale. La legge 132/2025 lo rafforza. Screening CV, valutazione o monitoraggio produttività possono avvicinarsi all’Allegato III (orizzonte 2027): non ignoratelo “perché è lontano”.

Sanzioni per violazioni di trasparenza: fino al 3% del fatturato (o 15 milioni), con proporzionalità per le PMI. In Italia: ACN (vigilanza di mercato) e AgID (notifica / promozione), ferme le vigilanza di settore.

Supporto gratuito per orientarsi: AI Act Service Desk della Commissione (anche in italiano) e sportelli PID / EDIH delle Camere di commercio. Sui contratti con i fornitori fate validare i testi da un professionista.

Chi è il deployer AI Act (e cosa deve fare)

Nell’AI Act, il provider è chi sviluppa e immette sul mercato un sistema (o lo mette in servizio a proprio nome). Il deployer è chi usa un sistema AI sotto la propria autorità in ambito professionale (art. 3, punti 3 e 4).

Se la vostra PMI usa ChatGPT, Copilot, un assistente documentale interno o un agente su ticket, nella maggior parte dei casi siete deployer. Non “fuori dalle regole”: siete dentro con obblighi proporzionati.

Passi pratici che raccomandiamo operativamente (non come lista legale esaustiva):

  1. Inventario: quali tool AI usate, per quali processi, con quali dati.
  2. Classificazione grezza del rischio: uso generico di supporto vs decisioni su persone (HR, credito, accesso a servizi).
  3. Trasparenza: se un chatbot parla con clienti o utenti, deve essere chiaro che interagiscono con un sistema AI, non con una persona (art. 50 / enforcement agosto 2026).
  4. Literacy: formare chi usa l’AI sul lavoro (obbligo già attivo dal febbraio 2025).
  5. Ownership: chi risponde della qualità dell’output e delle escalation.
  6. Dati: allineamento con GDPR su cosa si può caricare e dove.

Qui Zendata interviene sul pezzo operativo: sistemi usabili, tracciabili e governati, non sul parere legale sostitutivo.

Sistemi ad alto rischio: quando preoccuparsi davvero

L’alto rischio non è “qualsiasi AI in azienda”. La Commissione elenca casi d’uso sensibili, tra cui (esempi): componenti di sicurezza in infrastrutture critiche, istruzione e scoring di esami, selezione e gestione del personale, credit scoring e accesso a servizi essenziali, biometria in certi contesti, justice e migrazione. Dettagli e elenco aggiornato: pagina ufficiale AI Act.

Se usate l’AI solo per bozze email, ricerca interna o sintesi documentale con supervisione umana, siete in uno scenario diverso da un ranking automatico dei candidati. La distinzione conta: evita panico inutile e ritardi dove invece serve preparazione.

FAQ

Cos’è l’AI Act?
Il Regolamento (UE) 2024/1689: regole UE sull’intelligenza artificiale, per livello di rischio. Una PMI che usa ChatGPT o Copilot è di solito deployer, non fornitore. Dal 2 agosto 2026: trasparenza, vigilanza, sanzioni. Alto rischio Allegato III: 2027–2028.

L’AI Act vieta ChatGPT in azienda?
No. Non introduce un divieto generale. Introduce obblighi differenziati e, per certi usi, trasparenza e responsabilità.

Una PMI è esentata?
No in modo automatico. Ci sono misure di supporto e semplificazioni per PMI/start-up nel regolamento, ma l’uso professionale rientra nel perimetro. Va valutato il caso concreto.

Cosa è cambiato il 2 agosto 2026?
Secondo la Commissione, partono enforcement e obblighi di trasparenza su interazione con AI e su certi contenuti generati/alterati. Gli obblighi alto rischio Allegato III restano con orizzonte successivo (dicembre 2027, salvo ulteriori aggiornamenti).

Cosa devono fare le imprese dal 2 agosto 2026?
Inventario, ruolo, disclosure sul chatbot, literacy, regole dati e policy. Non la documentazione da fornitore di sistema ad alto rischio.

Devo etichettare le email scritte con ChatGPT?
Di solito no, se restano uso interno o commerciale rivisto da una persona. Sì in scenari di deepfake o testi pubblici di interesse generale senza controllo editoriale sostanziale.

Serve un avvocato o basta un vendor AI?
Serve chiarezza operativa e, sui punti giuridici rilevanti, un parere professionale. Un fornitore tecnico non sostituisce la valutazione legale.

Fonti

Approfondisci nella serie

Non sostituiamo l’avvocato. Se ci scrivete quali tool usate (ChatGPT, Copilot, chatbot sul sito) e su quali dati, in una call vi diciamo cosa è inventario / literacy / disclosure — e cosa invece è un processo da mettere in produzione con evidenze. Scrivici a info@zendata.it.

Pietro Ciattaglia, CEO di Zendata AI, Roma